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I giardini storici e la legge

Il giardino storico è un opera d’arte. Questo è un dato di fatto e la sua tutela è normata dal legislatore

Si tratta di un insieme polimaterico, una creazione umana realizzata con materiale vivo e mutevole nel tempo.  Un equilibrio fragile  che deve essere conservato come un monumento ma che non può essere fissato e cristallizzato come altri oggetti d’arte.  Va rispettata la naturale evoluzione e la sua vitalità. Infatti può essere composto da materiali diversi e alcuni di loro estremamente mutevoli:  terreno, essenze vegetali, pietre, elementi architettonici ed acqua.

La legislazione in materia di beni culturali ne prevede la tutela, ne parla la carta del restauro del 1964 e le successive disposizioni del 1972.

Il documento specifico per la tutela dei giardini storici è la carta di Firenze del 1981

Vedi il documento di tutela  →  cartadifirenze.1981

Il ministero ne delinea le modalità di tutela . Vedi cosa ne dice il MIBACT in merito

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